top of page

Diritto Internazionale

Corte di Giustizia- Sez. I-  sentenza 19 settembre 2018, cause C-325/18 PPU e C-375/18 PPU

 

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sull'annoso tema legato alla sottrazione internazionale

di minori.  Sul punto la Corte ha chiarito che le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

La stessa Corte ha poi dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e

il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

In conclusione, è stato stabilito che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano

 

Corte d’Appello di Genova -  Ordinanza n. 1319 del 1 Settembre 2017

​

In tema di trascrizione della sentenza straniera concedente l’adozione a una coppia di coniugi del medesimo sesso e trascrizione del certificato di nascita del minore adottato la Corte ha dichiarato l’efficacia della sentenza straniera e ordinato la trascrizione della stessa e del certificato di nascita nei registri dell’Ufficio di Stato Civile sulla base di tre considerazioni. Innanzitutto la vicenda è regolata dalla legge n. 218/1995 (nel prosieguo anche ‘legge sul diritto internazionale privato’ o ‘legge d.i.p.’) e non dalla legge n. 184/1983 (nel prosieguo anche ‘legge sulle adozioni’). Ne segue che la regola è il riconoscimento automatico dell’adozione da parte dell’ufficiale dello stato civile, mentre il vaglio del Tribunale dei Minorenni previsto dalla legge sulle adozioni è eccezionale e limitato alla c.d. adozione internazionale. Quest’ultima si ha quando una coppia residente in Italia adotta un minore in stato di abbandono e residente all’estero. In secondo luogo, i provvedimenti de quibus vanno obbligatoriamente riconosciuti al ricorrere di quattro condizioni: competenza dell’autorità che li ha emessi, efficacia nell’ordinamento estero considerato, non contrarietà all’ordine pubblico e rispetto dei diritti di difesa. La detta non contrarietà è la condizione principale è sul punto la Corte d’Appello è cristallina nello statuire che la limitazione dell’adozione alle coppie unite in matrimonio non è una norma fondamentale, di talché la sua violazione non attiva il limite dell’ordine pubblico internazionale, il quale negli anni è andato significativamente erodendosi per via pretoria. Il nucleo di questo limite è nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, che, in subiecta materia, prendono il volto del prevalente interesse del minore. In quest’ultimo si sostanzia il terzo ordine di considerazioni del collegio. L’interesse del minore deve valutarsi in concreto, alla luce del diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status filiationis. L’importanza dell’interesse del minore è tale che, un provvedimento che potrebbe prima facie sembrare in contrasto con l’ordine pubblico, non è da considerarsi tale perché riflette l’interesse del minore. In conclusione, l’ordinanza annotata consolida e chiarifica il diritto vivente sotto almeno tre profili. Anzitutto, le coppie omogenitoriali integrano a pieno titolo il concetto di famiglia, il che si riverbera sul fatto che è nell’interesse del minore crescere nel suddesto consesso familiare. Un secondo profilo attiene alla conferma dell’ordine pubblico internazionale come norma ad applicazione eccezionale e interpretata in modo tale da assicurare la massima apertura possibile agli ordinamenti stranieri. Terzo, con più diretto riguardo al caso di specie, si conferma quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 5 Ottobre 2016 in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie omogenitoriali (v. M.M. Winkler, Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano). In pari tempo, la sentenza può essere vista come un passo avanti rispetto al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze che, il 7 Marzo 2017, pur riconoscendo l’efficacia di un’adozione omogenitoriale di due cittadini italiani residenti nel Regno Unito, non aveva riconosciuto la natura schiettamente internazionalprivatistica della vicenda, applicando invece il meno favorevole regime dell’art. 36, comma 4 legge sulle adozioni (v. il commento di A. Schillaci, “Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitoritalità).

 

​

bottom of page