Gambarota Studiolex
Avvocato Matrimonialista - Cassazionista - Esperto nell'area minorile
Matrimonial Law - Supreme Court Bar - Expert in Juvenile Law
Rome - Bologna
Diritto Minorile
Il sentimento sincero per i figli minori non è sufficiente ad evitare la dichiarazione dello stato di adottabilità: per la legge sull'adozione, lo stato d’abbandono che deve sussistere affinché un minore venga dichiarato adottabile si caratterizza per il fatto che il minore sia privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Lo stato di adottabilità pertanto può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico.
CORTE APPELLO VENEZIA- SEZ. III° - ORDINANZA 16 LUGLIO 2018
Alla luce del preminente interesse del minore, deve essere riconosciuta l’efficacia giuridica, in Italia, di una sentenza canadese che attribuisce la seconda paternità al coniuge del padre di un bambino nato all'estero con il ricorso alla tecnica della maternità surrogata e, di conseguenza, deve essere integrato l'atto di nascita del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano.
TRIBUNALE MINORENNI BOLOGNA- SENTENZA 31 AGOSTO 2017
Nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento.
Questa interpretazione è stata di recente avallata dall'articolo 1 della legge 76 del 2016. Infatti, la «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 di detto articolo apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente. La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all'interprete che la mancata previsione legislativa dell’accesso all'adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all'orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale ai sensi della lettera d) dell’art. 44 l. 184 del 1983.
TRIBUNALE DI PISA- SENTENZA 20 SETTEMBRE 2018
Nonostante ciò contrasti chiaramente con il dato naturale (secondo il quale un essere umano può generarsi soltanto dall'incontro di due gameti, uno maschile e l’altro femminile) e nonostante il ricorso alla “surrogazione della maternità”, in quanto gravemente lesiva della dignità della persona, costituisca grave
reato nel nostro ordinamento (punito, dall’art. 12 L. 40/2004, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni), «lo status di figlio viene determinato dalla legge di nascita del bambino, cioè quella degli Stati Uniti». Va quindi ed ha accolto il ricorso dei 2 “padri”, aderendo ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (nn. 19599/17 e 14878/17) secondo cui “non vi è contrarietà all’ordine pubblico nella trascrizione del nuovo atto di nascita con due padri”.
Al riguardo, si evidenza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva già presentato ricorso contro l’atto di trascrizione del Comune di Roma nei propri registri dello stato civile dell’atto di nascita di un bambino nato all'estero (Canada) e già registrato all'anagrafe di quel paese come figlio di 2
padri, sostenendo esattamente l’opposta.
Cardine su cui ruota la questione sono gli artt. 16 e 65 L. 218/1995 e, in particolare, l’art. 18 DPR 396/2000, in materia di semplificazione dello stato civile, il quale stabilisce che “gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico”.
Il recente orientamento non è in contrasto con l’ordine pubblico, se attuata in un paese ove essa è ammessa, la pratica dell’ “utero in affitto”. In questo modo, pertanto, con la trascrizione nel registro dello stato civile, essa viene, di fatto, “sdoganata” in frode alla legge italiana (per la quale è un grave reato) che
richiede l’indicazione di entrambe le figure genitoriali (madre e padre) per il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio (si ricordi, per inciso, che la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia…”; art. 31 c.
2 Costituzione). Non si comprenderebbe, peraltro, – come osservato dalla Procura della Repubblica – in base a quali principi costituzionali e/o di diritto internazionale potrebbe in futuro negarsi esplicitamente, per contrarietà all'ordine pubblico, il riconoscimento di atti formati secondo leggi straniere che
contemplino una pluralità di figure genitoriali (p.e.: due o più padri; 2 o più madri) una volta che si sia abbandonato il riferimento al dato biologico e antropologico.