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Diritto di Famiglia

Diritto di Famiglia

Cassazione Civile- Sez. I°- Ordinanza 12458 del 21 maggio 2018


L’assegno di mantenimento può lievitare nel caso in cui le spese di gestione della casa assegnata ai figli siano particolarmente elevate. Ciò anche perché aver fissato la residenza familiare in un’abitazione di lusso è indice di reddito.

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Cassazione Civile- Sez. VI°- n. 688620 del 09 maggio 2018


Se è vero che nella separazione personale i “redditi adeguati” cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è  anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
[Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva escluso la spettanza dell’assegno in favore della moglie che non aveva dimostrato di essersi attivata per reperire un’occupazione lavorativa pur se di giovane età, laureata e sana.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Cassazione Civile- Sez. VI°- n. 23263 del 15 novembre 2016.


In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, sostituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del 'bagaglio istruttorio' già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.

 


Cassazione Civile- Sez. I°- n.9294 del 17 gennaio 2018


Occorre accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Va precisato che: a) tale accertamento è riservato al Giudice di merito, cui spetta, appunto, di valutare le risorse dei due coniugi al fine di stabilire se, valutato il tenore di vita goduto, (alla cui conservazione l’assegno deve tendere), l’uno debba integrare i redditi dell’altro ed in quale misura debba farlo, tenuto conto, beninteso, delle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze di cui all’art. 156, co. 2, c.c. (Cass. n. 9878/2006; n. 17199/2013; n. 605/2017); b) per la valutazione delle condizioni economiche delle parti è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass. N. 13592/2006; n. 25618/2007).

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